Giudizio Minerario Vipiteno/C.Isarco

Il Giudizio Minerario nella zona di Vipiteno dovrebbe essere stato istituito agli inizi del XV secolo e, date le importanti industrie minerarie nella Val di Fleres e nei dintorni di Colle Isarco, aveva il nome di Giudizio Minerario di Colle Isarco. Monteneve apparteneva a quel tempo ancora al Giudizio Minerario all’Adige (an der Etsch). Su richiesta degli imprenditori, nel convegno minerario tenutosi il giorno di S. Antonio nel 1479 a Innsbruck, Monteneve fu poi annesso al Giudizio Minerario più vicino nella Wipptal (Alta Val d’Isarco). Il giudice minerario di Colle Isarco trasferì in seguito la sua sede nella città di Vipiteno, in piena fioritura grazie all'attività minerararia, e insediò a Colle Isarco un suo sostituto. Da qui la denominazione corrente di Giudizio Minerario di Vipiteno-Colle Isarco.

Nel 1539 esistevano in tutto il Tirolo, da Montafon fino a Kitzbühel e da Imst fino a Pergine, 17 Giudizi Minerari. Il Giudizio Minerario di Vipiteno-Colle Isarco comprendeva le miniere nei Giudizi Distrettuali di Steinach, Vipiteno, Rodengo, Sarentino e Passiria. Con una superficie totale di circa 2.400 chilometri quadrati era uno dei più grandi del Tirolo.

Prendendo a modello la Lettera Mineraria di Schladming del 1408, il principe territoriale Federico IV del Tirolo emanò nel 1427 per il Giudizio Minerario di Colle Isarco il primo Ordinamento Minerario del Tirolo. Il fatto che esso sia poi stato esteso a tutto il Tirolo, fa chiaramente intendere che nel primo terzo del XV secolo il centro dell'industria mineraria era situato nell'area Colle Isarco-Vipiteno.

Alcune disposizioni di questo Ordinamento concedevano ai minatori grandi privilegi: tutti gli appartenenti alla comunità della miniera (tutti coloro che erano impegnati nell’attività mineraria) godevano di una particolare forma di "libertà", vale a dire che non potevano essere arrestati dal giudice distrettuale ordinario. Anche tutte le miniere, pozzi, discariche, fonderie e carbonaie rientravano in questa forma di "libertà di miniera", in modo che anche in questi luoghi nessuno poteva essere citato in giudizio. La completa giurisdizione era affidata al Giudizio Minerario, al cui vertice stava il giudice minerario. A lui spettava l'amministrazione della regalia mineraria e l’amministrazione della giustizia per la citata cerchia di persone e cose. Frequenti conflitti di competenza tra i giudizi e liti tra i minatori ed il resto della popolazione erano all’ordine del giorno, a causa del trattamento privilegiato di cui godevano gli appartenenti alla comunità mineraria.

Tra le incombenze del giudice minerario rientrava anche la distribuzione dei permessi di scavo, la concessione di discariche, di luoghi di fusione, di frantoi e di laverie, di fonderie, di segherie e di fucine, con l’utilizzo della necessaria forza idraulica, come anche il controllo dei boschi assegnati alla miniera. Egli sorvegliava l'osservanza dell’Ordinamento Minerario e dei turni, la riscossione dei tributi spettanti al principe territoriale ed il rifornimento di generi alimentari.

A fianco del giudice minerario c'erano undici giurati e lo scrivano, che accompagnava sempre il giudice, perché le controversie venivano decise per lo più immediatamente sul posto. La sentenza veniva resa nota dal giudice minerario con in mano la zappetta da minatore, segno del comando, ed il codice dell’Ordinamento in nome del principe territoriale come signore supremo delle miniere.

Altri aiutanti erano il soprintendente forestale, l'usciere del tribunale - competente per le commissioni e l'esecuzione delle sentenze - l'aiutante del giudice minerario e l’esattore dell’argento, che dovevano controllare esattamente i tributi (tassa e imposta) spettanti al principe territoriale. La tassa consisteva nella decima parte del minerale estratto, mentre l'imposta era un tributo sull'argento puro ricavato dalla fusione, pagato o con lo stesso argento o in denaro. Gli imprenditori a Monteneve erano esonerati dall'imposta a causa dell'estrema altitudine delle miniere e del dispendioso trasporto del minerale.

Infrazioni contro le disposizioni del giudice minerario, dei giurati e dell’esattore venivano punite con una pesante ammenda. In caso di mancato versamento di tale ammenda l’Ordinamento prevedeva il taglio della mano destra.

La casa del Giudizio Minerario a Vipiteno, in cui il giudice minerario esercitò la sua funzione dal 1553 al 1744. Si trova nella Città Nuova, vicino alla Torre delle Dodici e ospita oggi un negozio di confezioni. Nella parte inferiore dell’Erker sporge ancora oggi dal muro un piccolo campione di minerale.

Nell'Ordinamento Minerario era regolato precisamente anche il salario dei lavoratori: esso doveva essere pagato settimanalmente. Il caposquadra riceveva 1 ducato, il minatore picconiere 1 fiorino renano, un operaio che spingeva i carrelli da miniera 26 kreuzer, i garzoni addetti allo sgombero dei materiali ed i classificatori del minerale 22 kreuzer. Il fonditore riceveva 1 ducato, il miglior garzone di ferriera 26 kreuzer, il carbonaio 5-7 kreuzer. Per i taglialegna erano previsti 4-5 kreuzer al giorno.

La casa del Giudizio Minerario a Colle Isarco. Oggi sopra il portone d'ingresso della casa affacciata direttamente sulla strada del Brennero nel centro del paese ci sono ancora un campione di minerale ed un affresco con due minatori picconieri.

Intorno alla metà del XV secolo Schwaz conquistò la supremazia in Tirolo, grazie al rapidissimo sviluppo dell'industria mineraria nella bassa Valle dell'Inn. Per il citato Giudizio Minerario vennero emanati nel 1447 e nel 1449 nuovi ordinamenti minerari, che trovarono applicazione in tutto il Tirolo, sia pur integrati da regolamenti locali. Ne è un esempio significativo l’Ordinamento Minerario emanato dall'imperatore Massimiliano per Colle Isarco e Vipiteno nel 1510. Esso è costituito da 24 articoli, di cui diversi riguardano le condizioni particolari di lavoro e di trasporto a Monteneve. Due esempi: tra il giorno di S. Michele (29 sett.) e il giorno di S. Giorgio (23 apr.) non c’era obbligo di lavoro nelle gallerie a Monteneve, qualora gli imprenditori ne avessero fatto in tempo la richiesta al giudice minerario. In caso contrario i pozzi potevano nuovamente essere dati in concessione ad altri.Bisognava rispettare l'orario giornaliero di otto ore, ma ritardi per fondati motivi dovevano essere accettati senza punizioni. Inoltre troviamo nell’Ordinamento norme chiare sui prezzi dei beni in natura con cui veniva pagata una parte del salario dei lavoratori, sulla sorveglianza ed il controllo dei cantieri di coltivazione e dei boschi e sui doveri del giudice minerario.

Commercio dei beni di consumo

La lunga lista di nomi dei giudici minerari inizia con Kunrad Strewn prima del 1428 e finisce con Franz Anton von Avanzin nel 1744. In quell'anno venne redatto un contratto con il consigliere segreto Franz Andre, barone von Sternbach, nel quale le miniere del distretto venivano subordinate alla sua giurisdizione, che egli esercitò fino all'abolizione dei giudizi minerari sotto l'imperatore Giuseppe II intorno al 1780.